Appalto: nuovi importanti adempimenti (e sanzioni)
La recente Legge 157/2019 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2019, n. 301) ha convertito, con modificazioni, il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), introducendo nel D.Lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) l’art. 17-bis.
Tale nuova disposizione, rubricata “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera” pone a carico delle imprese coinvolte in un appalto nuovi e importanti obblighi (nonché sanzioni in caso di relativo inadempimento) e trova applicazione dal gennaio 2020.
Ambito applicativo
Le società che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi tramite contratti di
- appalto
- subappalto
- affidamento a soggetti consorziati
- rapporti negoziali comunque denominati
caratterizzati da
- importo complessivo annuo superiore (per impresa) a euro 200.000
- prevalente utilizzo di manodopera
- attività presso le sedi di attività del committente
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma
Obblighi
Appaltatore, affidatario e subappaltatori
Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute alla fonte (giorno 16 del mese di competenza ex art 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997) obbligo di trasmissione al committente:
- deleghe di pagamento e
- elenco nominativo di tutti i lavoratori (identificati mediante codice fiscale), impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore o del servizio di ciascuno, l’ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente
- con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Committente
Obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute alla fonte.
Obbligo di verifica
- della corretta trasmissione da parte dell’appaltatore delle deleghe di pagamento e della documentazione relativa ai lavoratori impiegati;
- del corretto e tempestivo versamento delle ritenute fiscali.
In caso di inadempimento dell’appaltatore, affidatario o subappaltatori:
- obbligo di sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice
- sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio
ovvero
- per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate;
- obbligo di comunicazione entro novanta giorni (dai cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento ovvero il giorno 16 del mese di competenza ex art 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
Sanzioni
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Deroga
Gli obblighi previsti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei pagamenti, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Tale certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Precisazioni (compensazione)
Per le imprese appaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti coinvolti.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Tale divieto non si applica ai soggetti che rendono la certificazione di cui sopra.
La Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate
In risposta a numerose richieste pervenute, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risoluzione n. 108/2019, precisando alcuni passaggi delle disposizioni normative.
Ricorda anzitutto che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ha l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”.
Specularmente, al comma 2, obbliga il committente alla verifica di tale versamento.
Ritiene poi che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
Precisa infine che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.