Apporto di immobili in trust posto in essere dal trustee di un altro trust
La Suprema Corte – con la Sentenza n. 975 del 17/1/2018 – ha esaminato la peculiare fattispecie in cui – in esecuzione dello scopo dello strumento – l’apporto di beni immobili in trust sia posto in essere dal trustee e dal guardiano di un altro trust.
I consiglieri di Cassazione hanno ritenuto che tale dotazione non debba scontare l’imposta proporzionale del 3% di cui all’art. 9 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 non integrando un’operazione di carattere patrimoniale; dovrà, invece, scontare le imposte ipocatastali in misura fissa, in quanto l’atto non è produttivo di un effetto traslativo definitivo. Solamente gli effetti traslativi finali e definitivi in favore dei beneficiari costituiranno, infatti, il presupposto per l’imposizione in misura proporzionale.