Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Update | L’assicuratore è legittimato a intervenire in giudizio a favore dell’assicurato contumace?

Con una recente sentenza il Tribunale di Ravenna si è pronunciato sulla legittimazione dell’assicuratore per la responsabilità civile a intervenire nel giudizio che vede l’assicurato contumace per chiedere il rigetto delle domande proposte nei confronti di quest’ultimo.

Nel giudizio avviato da un pedone per il risarcimento del danno causato da un’insidia stradale l’Ente pubblico convenuto chiamava in causa la società cui era stata appaltata la gestione e manutenzione della rete stradale. L’appaltatore non si costituiva in giudizio, ma il suo assicuratore interveniva volontariamente in causa per contestare la domanda del danneggiato e quella  dell’Ente nei confronti dell’assicurato.

Il Tribunale, nel rigettare le eccezioni del danneggiato, ha chiarito l’ammissibilità dell’intervento dell’assicuratore, qualificandolo come intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. Così facendo, l’assicuratore non fa valere un proprio diritto nei confronti dell’attore o dell’Ente, come nel caso dell’intervento adesivo autonomo, bensì un diritto altrui. Egli chiede l’accertamento negativo del diritto di credito del danneggiato (o dell’Ente) nei confronti dell’assicurato. L’assicuratore, pertanto, ha un interesse giuridicamente qualificato – al pari del fideiussore nel caso del processo instaurato dal creditore nei confronti del debitore principale – a partecipare al giudizio promosso nei confronti dell’assicurato contumace.

La contumacia, infatti, non comporta l’inammissibilità dell’intervento dell’assicuratore, ma soltanto  delle eccezioni in senso stretto e di domande ulteriori rispetto alla richiesta di rigetto della richiesta attorea; di cui il Giudice deve valutare la fondatezza anche in ipotesi di contumacia del convenuto.

In altre parole, l’assicuratore pur in assenza di assunzione della difesa o chiamata in garanzia dell’assicurato, può intervenire nel giudizio nei limiti della sola attività argomentativa e delle  eccezioni in senso lato volte a tutelare la posizione dell’assicurato.

Questo, naturalmente, assumendo il rischio di una condanna diretta alle spese di lite in favore del soggetto che ha chiamato in causa l’assicurato, qualora, come avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Ravenna, le difese dell’assicuratore non vengano accolte.

1 Comment

  • Paolo Tramonti
    Posted 16 Gennaio 2024 at 11:10

    Buona sera potrei sapere il numero della sentenza del Tribunale di Ravenna citata ? Grazie

Leave a comment

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.