Asta giudiziaria: è onere dell’interessato all’acquisto dell’immobile esaminare la perizia
Con la sentenza n. 21480/2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una vendita all’asta ove non era stata indicata – nell’ordinanza di vendita emessa dal Giudice dell’esecuzione e neppure nella relativa pubblicità – l’esistenza di una sentenza di condanna del debitore a demolire parte dell’immobile subastato. L’aggiudicatario dell’immobile chiedeva, quindi, la restituzione della cauzione versata e ometteva il versamento del saldo. Secondo la Corte, la posizione dell’aggiudicatario non può essere condivisa in quanto “non tutte le circostanze rilevanti ai fini della precisa individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita (…) devono essere dettagliatamente esposte nell’ordinanza di vendita e indicate nella relativa pubblicità, purchè esse siano comunque ricavabili dall’esame della relazione di stima e del fascicolo processuale, che è onere (e diritto) degli interessati all’acquisto consultare prima di avanzare offerte”.