Autotrasporto: il modulo di controllo delle assenze del conducente e l’inapplicabilità delle sanzioni
Con la circolare adottata dal Ministero dell’Interno Prot. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1.9.2016, viene chiarito che il modulo di controllo delle assenze del conducente non è più obbligatorio. In particolare, si chiarisce che, nell’ipotesi di mancanza del modello, il conducente che ne sia sprovvisto ovvero l’impresa che non lo conservi per un anno dopo la scadenza del periodo a cui si riferisce non sono più soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 9 comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 144. La precisazione è stata resa dal Ministero dell’Interno alla luce dell’articolo 34 del Reg. UE n. 165/2014 e dei relativi chiarimenti della Commissione Europea, secondo cui gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.