Update | L’onere della prova in caso di azione diretta del sub-vettore
Con la recente sentenza 817/2024, la Corte di Appello di Ancona ha offerto una dettagliata ricostruzione relativa all’onere della prova che incombe sul sub-vettore che intenda agire in giudizio nei confronti del mittente e della propria controparte contrattuale (c.d. vettore principale) ai sensi dell’art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 (c.d. azione diretta).
Si tratta, come noto, di una disposizione che è stata introdotta a tutela del sub-vettore al fine di prevenire eventuali situazioni di insolvenza del vettore principale, instaurando un regime di solidarietà tra lo stesso vettore principale ed il mittente/committente principale per il pagamento dei servizi di trasporto resi dal sub-vettore, individuato quale contraente più debole che “ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l’esecuzione della prestazione, sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l’incarico ricevuto”.
A fronte della particolarità di tale previsione normativa, che la Corte di Appello arriva a definire quale “atecnica forma di garanzia a favore del sub-vettore”, ricade sul sub-vettore un onere della prova particolarmente gravoso; egli dovrà infatti provare, affinché la sua pretesa possa essere riconosciuta, l’esistenza del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale.
Si può dunque affermare che “l’esistenza, l’oggetto e l’esecuzione dell’incarico ricevuto dal vettore principale” costituiscono fatti costituivi della pretesa.
Da un punto di vista giuridico, l’azione del subvettore nei confronti del mittente ha infatti natura extracontrattuale e, in virtù del c.d. principio di vicinanza della prova, sarà il sub-vettore che dovrà determinare il proprio credito sulla base di tali elementi.
Nel caso affrontato dalla Corte di Appello, la pretesa del sub-vettore è stata integralmente rigettata in quanto carente sotto diversi profili, a fronte dell’assenza di prova circa l’entità della complessiva prestazione resa in favore del vettore principale, nonché in assenza di qualsiasi parametro che provasse la determinazione del corrispettivo o la quantità di merce consegnata.