Bancarotta esclusa se il passivo del fallimento è solo verso l’Erario e gli Istituti di credito
La Corte di Cassazione, in una sentenza depositata il 23 gennaio 2020, ha ritenuto che il semplice mancato pagamento di debiti erariali e verso le Banche non costituisce una condotta distrattiva fraudolenta.
Per la sussistenza del reato di bancarotta infatti, è necessario un ulteriore profilo fraudolento e pertanto non può essere rilevante penalmente, solo un mancato pagamento di circa 100.000 euro di tributi e di circa 70.000 di anticipazioni bancarie.
Si trattava peraltro di un caso in cui il Tribunale di Napoli aveva assolto l’amministratore, mentre la Corte di Appello aveva ribaltato la decisione senza una motivazione rafforzata che confutasse specificatamente i più rilevanti argomenti della motivazione assolutoria della prima sentenza, e ciò in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite del 17 luglio 2005.