Beni di consumo: la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiarisce alcuni aspetti relativi alla vendita ed all’azi...
Con sentenza del 4 giugno 2015 (Faber – Hazet, C-497/13), la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione della direttiva 1999/44/CE che disciplina, a livello comunitario, la vendita dei beni di consumo.
In tale occasione, la Suprema Corte ha precisato che, “nell’individuare le norme applicabili ad una controversia B2C, è compito del giudice nazionale qualificare i fatti e gli atti dedotti in giudizio dalle parti a sostegno delle loro pretese, verificando, in particolare, se l’acquirente possa essere qualificato come “consumatore” nell’accezione di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) di tale direttiva”.
I giudici di Lussemburgo, inoltre, hanno stabilito che la disposizione dell’art. 5.3 della direttiva in oggetto (ripresa fedelmente dall’art. 132.3 del Codice del Consumo italiano), secondo cui, laddove i difetti di conformità del bene compravenduto si manifestino entro sei mesi dal giorno della consegna, l’onere di provare tali difetti è eccezionalmente a carico del venditore – e non del consumatore) dev’essere considerata dal giudice nazionale quale norma equivalente ad una disposizione interna avente rango di ordine pubblico, applicabile d’ufficio dal giudice nazionale anche laddove non sia stata espressamente invocata dal consumatore a sostegno delle proprie ragioni. A tal riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, per poter beneficiare di tale presunzione, il consumatore è tenuto a provare esclusivamente l’esistenza e la manifestazione tempestiva del difetto di conformità e non anche le cause di tale difetto e l’imputabilità dello stesso al venditore.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, infine, ogni Stato membro deve concedere ai propri consumatori, al fine del corretto esercizio dei diritti che ad essi spettano in forza della direttiva, un periodo di tempo di almeno 2 mesi per poter denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità del bene compravenduto.
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