Bigenitorialità non significa parità di tempi di frequentazione con i figli
Con l’ordinanza n. 31902 del 10.12.2018, la Corte di Cassazione ricorda che, in corso di separazione dei coniugi, il principio di bigenitorialità consiste nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in modo significativo nella vita del figlio e non nell’identità di tempi di frequentazione.
Il caso nasce dal ricorso di un padre che, criticando la decisione della Corte d’Appello che aveva ridotto il pernottamento infrasettimanale del figlio presso di sè, aveva, a suo avviso violato il principio di parità tra i genitori.
Non concorda la Suprema Corte secondo la quale, nella situazione che si determina a causa della disgregazione dell’unione coniugale, il principio di bigenitorialità si esplica nella presenza comune dei genitori nella vita del figlio tale da garantire al minore una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive salde con entrambi i genitori; al contrario, non si traduce nel ‘l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore’.