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Bit Coin ed equitycrowdfunding

Con sentenza n. 195/2017, il Tribunale di Verona affronta il tema dell’equity crowdfunding strutturato in valuta virtuale (Bit Coin).

Nel caso di specie, tre investitori convenivano in giudizio una società di cambio da valuta tradizionale (Euro) a valuta virtuale (Bit Coin), la quale risultava essere collegata al portale di equitycrowdfunding, al fine di accertare l’inesistenza del contratto stipulato con la medesima società per violazione della disciplina del Codice del Consumo ex artt. 67 bis ss. ed ottenere la restituzione delle somme versate ex art. 2033 c.c. 

La convenuta resisteva in giudizio sostenendo che, nell’operazione effettuata, non fosse ravvisabile nessun investimento finanziario e che, comunque, non sarebbe stato necessario fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già fornite dal portale al momento di iscrizione al sito. 

In accoglimento delle domande attoree, il giudice statuiva che nel caso di specie le operazioni di cambio di valuta tradizionale con valuta virtuale rientrano nella disciplina di cui agli artt. 67 bis e ss. cod. cons. Pertanto, alla luce della mancata informativa dovuta ai sensi della predetta legge applicabile, il giudice accertava la nullità dei contratti e condannava la convenuta alla restituzione degli importi oggetto di causa ex art. 2033 c.c..

Avv. Stefano Chiarva e dott. Francesco Santoro

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