Cambiano i reati tributari
Martedì 22 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in tema di regime penale tributario che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ad oggi non ancora avvenuta).
Rinviando ad una successiva e più approfondita analisi delle modifiche legislative, occorre però subito segnalare l’innalzamento della soglia di punibilità per i reati di omesso versamento di IVA (da 50 mila a 250 mila – art. 10ter) e di ritenute (da 50 mila a 150 mila euro – art. 10bis), nonché per il reato di infedele dichiarazione (la soglia di imposta evasa viene innalzata da 50 mila a 150 mila euro e l’imponibile da milioni a 3 milioni di euro – art. 4). Ciò provocherà sentenze di proscioglimento per tutti i processi in corso relativi a somme inferiori.
Anche la dichiarazione fraudolenta è state modificata, in quanto il reato di dichiarazione mediante uso di fatture per operazioni inesistenti viene esteso a tutte le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA e non più solo quelle annuali.
E’ stato inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione (da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione – art- 5) con un innalzamento della soglia di punibilità da 30 mila a 50 mila euro ed inserito il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (770 – art. 5 c.1bis).
Di fondamentale importanza pratica anche la nuova disciplina sulla non punibilità in caso di pagamento delle imposte, ma solo per i delitti di omesso versamento e per le indebite compensazioni. Il debito deve essere pagato prima del dibattimento ma anche attraverso gli istituti deflattivi. Se è in corso una rateizzazione iniziata prima del dibattimento, verrà dato un termine non superiore a tre mesi per il pagamento del debito residuo.
Con riferimento al reato di dichiarazione infedele od omessa, la non punibilità viene prevista solo se la regolarizzazione sia avvenuta prima della scadenza della dichiarazione dell’anno successivo e il ravvedimento sia stato eseguito prima dell’avvio di accessi o verifiche fiscali.
Piero Magri