Cancellazione dei dati personali dal registro delle imprese: arriva il “no” della Corte di Giustizia UE
Con Sentenza del 9 marzo 2017, la Corte di Giustizia dell’UE ha negato ad un cittadino italiano, ex amministratore unico e liquidatore di una società poi dichiarata fallita, la richiesta di cancellazione dei suoi dati personali dal registro pubblico delle imprese tenuto dalla CCIAA di Lecce. Con tale pronuncia, nata da una domanda di interpretazione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione Italiana ed avente ad oggetto la valutazione del rapporto tra il principio di conservazione dei dati personali, previsto dall’art. 6.1, lett. e) della direttiva 95/46/CE, ed il sistema di pubblicità dei registri delle imprese, disciplinato dalla direttiva 68/51/CE e dall’art. 2188 c.c., la Corte ha, dapprima, statuito che tale valutazione – consistente nell’analisi concreta, caso per caso, della sussistenza di ragioni preminenti e legittime tali da giustificare la cancellazione di dati personali degli interessati presenti nei registri delle imprese – compete, in via esclusiva, ai singoli legislatori nazionali e, successivamente, ritenuto che il solo presumere che un cittadino subisca un pregiudizio nel corso della propria attività economica per essere ancora presenti nel registro delle imprese, a distanza di anni, informazioni personali relative alla sua qualifica di ex liquidatore di una società fallita, non costituisce una ragione preminente e legittima tale da consentire la cancellazione di tali dati personali dal predetto registro.