Cassazione Civile: il marchio registrato anteriore non sempre prevale sull’identico nome a dominio
Con sentenza n. 20189 del 18/08/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi”. Il giudizio di legittimità era stato instaurato dal titolare di un marchio registrato anteriormente rispetto all’identico nome a dominio di un’altra società, posto che le due imprese operavano in settori differenti.
Richiamando un precedente del 2009, la Corte ha affermato che l’apprezzamento sulla confondibilità va condotto non solo in relazione ai segni, ma anche all’identità o somiglianza dei prodotti / servizi, sulla base quanto meno della loro affinità, salvo il caso di marchio rinomato. Pertanto, in ragione del principio di unitarietà dei segni distintivi, se non sussiste identità o somiglianza tra i prodotti / servizi commercializzati da due imprese, la titolare del marchio registrato anteriore non notorio non può impedire all’altra di utilizzare l’identico marchio come nome a dominio.