Cassazione Civile: il trattenimento del negativo da parte del fotografo non comporta alcuna presunzione
Con ordinanza n. 26949 del 14/11/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di cessione dei diritti d’autore sulle fotografie, la previsione di cui all’art. 89, LDA, secondo cui la cessione del negativo comprende, salvo patto contrario, anche la cessione dei diritti di cui all’art. 88, LDA, “non regola affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l’autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo […] limitandosi a cedere all’editore una copia stampata di esso, atteso che in tal caso l’esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata attraverso gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge”.
Sulla base di tale principio di diritto, il fotografo non potrà quindi fondare una domanda sulla presunzione che la cessione della copia di una fotografia implichi il diritto dell’editore di riprodurla una sola volta, avendo l’onere di provare un simile patto attraverso le modalità ordinarie.