Cassazione Civile: la licenza del diritto di sincronizzazione esula dalle competenze della SIAE
Con sentenza n. 29811 del 12/12/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la sincronizzazione – ossia l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale – costituisce atto più complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera stessa. Pertanto, tra i diritti affidati alla gestione della SIAE che quest’ultima può concedere in licenza non rientra il diritto di sincronizzazione, in quanto implica un’operazione che può comportare la nascita di una nuova opera ed è, quindi, idonea a compromettere il diritto morale dell’autore.
In questo senso, la Suprema Corte ha stabilito che l’uso di un’opera musicale quale colonna sonora di una serie tv necessita dell’esplicito consenso dell’autore, non essendo sufficiente la licenza concessa dalla SIAE, e non deve essere confusa con la pubblica esecuzione.