Cassazione Civile: lo sfruttamento del progetto pubblicitario altrui viola il diritto d’autore
Con sentenza n. 24062 del 12/10/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che in mancanza di prova scritta della cessione del diritto di sfruttamento dell’idea creativa, la società committente non possa utilizzare il progetto realizzato da un’agenzia pubblicitaria in quanto i compensi ad essa corrisposti si limitano a remunerare l’attività professionale svolta, senza alcuna rinuncia ai diritti di questa sull’oggetto della propria creazione. Il giudizio di legittimità era stato promosso dalla committente che, dopo aver fatto predisporre un primo catalogo promozionale da un’agenzia pubblicitaria, ne aveva fatti realizzare altri due – caratterizzati dalla medesima idea originale – ad altra società. La Corte ha inoltre specificato di non potersi esprimere, in sede di legittimità, sulla rilevanza di un mero preventivo che, ad ogni modo, si limitava a prevedere che il messaggio potesse essere “eventualmente declinabile su altri mezzi pubblicitari”.