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Cassazione: il fondo patrimoniale può formare anche Equitalia

Buone notizie per chi ha adottato la soluzione del fondo patrimoniale familiare per proteggere alcuni beni patrimoniali dedicandoli al fabbisogno familiare.

La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020, ha sancito come Equitalia non possa iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale laddove il debito del contribuente ( nei confronti del fisco) non sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

Si evidenzia come l’articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detti una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, tale per cui l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, unicamente laddove il debito tributario sia stato contratto per uno scopo connesso con i bisogni familiari.

 

La fattispecie analizzata in concreto riguarda un piccolo imprenditore indebitatosi con il fisco per via di una partecipazione societaria detenuta come semplice forma di investimento ed in alcun modo finalizzata al sostentamento dei bisogni economici legati alla famiglia.

Le argomentazioni sollevate dalla Suprema Corte si sostanziano nei seguenti elementi dimostrati dalla contribuente:

      l’appartenenza dei beni al fondo patrimoniale dimostrata in via documentale;

      l’estraneità dei debiti al soddisfacimento delle esigenze della famiglia;

      La possibilità della Amministrazione finanziaria di poter verificare la suddetta estraneità.

In particolare è stato dirimente che i debiti fossero connessi alla partecipazione in qualità di mero socio ad una società configurabile come mera forma di investimento, da ritenersi del tutto distinta dalla attività lavorativa che, invece, era svolta nell’ambito di una diversa ditta dalla quale la famiglia traeva sostentamento economico.

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