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Cassazione: l’atto di dotazione del trust non è un fatto imponibile

Con la sentenza n. 16701, depositata il 21 Giugno u.s., la Cassazione ha chiarito, forse definitivamente, come l’atto di dotazione del trust, che comporti il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati dal disponente, non costituisca un fatto imponibile, mentre sarà tassabile il trasferimento finale al beneficiario.

 

In base alla ricostruzione della Suprema Corte la dotazione iniziale di beni dal disponente al trustee non determina un arricchimento o un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile in favore del trustee.

La sentenza ha grande rilievo, perché la Cassazione, ancorché non pronunci a Sezioni Unite, prende posizione sul contrasto di orientamenti esistenti in seno alla sezione tributaria, che ormai dovrebbe considerarsi risolto, e stabilisce apertamente che la pretesa di assoggettare a tassazione l’atto di segregazione in trust è incostituzionale, in quanto il vincolo di destinazione non rivela un indice di capacità contributiva economico e pertanto non è tassabile.

Pertanto, da un lato, il trust gratuito o liberale non può essere soggetto all’imposta di registro proporzionale, per il solo fatto che il vincolo di destinazione è apposto su beni muniti di valore economico, dall’altro, possono essere soggetti al registro proporzionale solo i trust, i cui atti di dotazione siano qualificabili a titolo oneroso e mai, comunque, al momento della segregazione.

Analoghi argomenti valgono per le imposte ipocatastali, che si applicano sui trasferimenti immobiliari: la trascrizione dell’atto in favore del trustee è un fatto temporaneo, che non genera alcuna obbligazione tributaria, salvo l’applicazione della tassa fissa.

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