Categoria dirigenziale e ferie non godute
Pronunciandosi in relazione al generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute, la Corte di Cassazione, con sentenza 10 ottobre 2017 n. 23697, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui “il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva” salvo che la mancata fruizione del riposo sia stata causata da necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive.
Incidentalmente, la Suprema Corte ha anche ricordato che “ex art. 2697 cpv c.c. il potere – in capo al dirigente – di scegliere da se stesso i tempi e i modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l’esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente”.
Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha confermato la limitazione della monetizzazione alle ferie maturate in relazione all’annualità in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (eccezione al principio generale prevista dall’art. 10, co. 2, D. Lgs. 66/2003), con esclusione di quelle riferibili ad anni antecedenti.