Chi recede alla vigilia del rogito rifonde i canoni di locazione che il venditore non ha potuto incassare.
Le Corte di Cassazione, con sentenza n. 4718 del 10.3.2016, ha stabilito che la parte interessata all’acquisto dell’immobile, che non si presenta presso lo Studio del Notaio per la stipula del rogito, dovrà risarcire al promittente venditore anche l’importo pari ai canoni di locazione che quest’ultimo avrebbe potuto incassare qualora non fossero mai state avviate le trattative.
Secondo la Corte, infatti, il risarcimento non deve coprire solo il danno emergente ma anche il lucro cessante, che va commisurato ai canoni non percepiti.