CHIUSURA BILANCIO 2020 E AGEVOLAZIONE FISCALE DA RIVALUTAZIONE BENI AMMORTIZZABILI
La Legge n. 126 del 13 Ottobre 2020 ha introdotto una rivalutazione dei beni d’impresa, prevedendo la possibilità per le imprese di procedere alla rivalutazione dei beni materiali, dei beni immateriali giuridicamente tutelati (marchi e brevetti) e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 per riallineare il valore contabile di questi assets al loro valore di mercato.
Tale rivalutazione, da eseguire nel bilancio d’esercizio 2020, può essere effettuata ai soli fini di bilancio civilistico, senza pagamento di alcuna imposta sostitutiva, o anche ai fini fiscali con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sul valore della rivalutazione da corrispondersi in un massimo di tre rate annuali.
Nel primo caso, la rivalutazione del valore assegnato al bene causa un incremento del Patrimonio Netto esposto in bilancio, ma gli ammortamenti sull’importo della rivalutazione non sono deducibili fiscalmente. L’importo della rivalutazione diviene una riserva di patrimonio netto utilizzabile per coprire eventuali perdite, ma che non può essere distribuita ai soci.
Nel secondo caso, invece, l’importo della rivalutazione entra a fare parte del valore residuo del bene da ammortizzare sia ai fini civilistici, sia ai fini fiscali applicando l’aliquota fiscale di ammortamento prevista per quel bene e la riserva di patrimonio netto può essere distribuita ai soci pagando un’imposta sostitutiva del 10%.
Quindi, la plusvalenza da rivalutazione assets può essere distribuita pagando sulla stessa imposte totali del 13% (3 + 10), anziché l’aliquota complessiva delle due corporate tax pari al 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%). In più, negli esercizi successivi è possibile ammortizzare l’importo della plusvalenza deducendo le quote di ammortamento dal reddito imponibile. Entrambe le imposte sostitutive possono essere pagate in un’unica rata o in tre rate annuali.
L’unico vincolo per godere di questa agevolazione fiscale è quello che gli assets rivalutati non possono essere ceduti prima della fine del terzo periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la rivaluazione e che la decisione di pagare o meno l’imposta sostitutiva per distribuire in futuro la riserva di rivalutazione va presa subito.
Ne consegue che effettuare la rivalutazione degli assets può essere molto conveniente.