Clausole vessatorie e consumatori: è sufficiente la doppia sottoscrizione per la validità?
Nei rapporti tra consumatori e imprese, le condizioni del contratto sono spesso predisposte dall’imprenditore in base alle proprie esigenze operative ed accettate in blocco dal consumatore. E’ quanto accade, in genere, per la clientela di banche, finanziarie o compagnie assicurative, ma anche nei settori automotive, shipping o aviation.
Per questa ragione, occorre prestare molta attenzione al rispetto della normativa di settore sulla vessatorietà delle clausole, elaborata a protezione del consumatore ed attuata in Italia dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005). In particolare, è opinione condivisa tra le imprese che l’approvazione specifica (o doppia sottoscrizione) delle clausole più sbilanciate sia sufficiente ad evitarne l’attaccabilità in giudizio da parte dei consumatori.
Ma è davvero così?
Risponde al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8268 del 28 aprile 2020.
In un caso relativo all’impugnazione di una clausola di scelta del foro per presunta vessatorietà ai sensi del Codice del Consumo, la Corte ha chiarito che: “la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall’art. 33 cod. cons.”.
Solo ai fini dell’art. 1341 c.c., cioè, basta la specifica approvazione per iscritto. Infatti, ai fini della validità della clausola la disciplina del Codice del Consumo introduce un altro fondamentale requisito, ovvero l’avvenuta trattativa individuale della clausola (art. 34 comma 4 Cod. Cons.), che dev’essere provato dall’impresa se il contratto è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari.
Alla luce della recentissima pronuncia, l’impresa, per poter confidare appieno sulle condizioni generali di contratto per sé più favorevoli, dovrà non solo farle approvare specificamente per iscritto, ma anche precisare che siano state frutto di apposita negoziazione con il consumatore.
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Eugenio Flajani Galli
Buonasera, questa inefficacia degli artt. 1341 e 1342 c.c. per norme contrattuali sottoscritte in blocco vale per tutti i tipi di contratti ove sono presenti, o solo per alcuni? Ad esempio riguarda anche i contratti di locazione, in cui è cosa pacifica che tutti i punti componenti il contratto – vessatori o no – vengono accettati in blocco ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.?