Codice del Terzo Settore: arrivano le prime indicazioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
A fronte dei numerosi interrogativi, sia sul piano civilistico che fiscale, emersi a seguito dell’approvazione del D. Lgs. n. 117/17 con cui è stato introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo Settore, il 29 dicembre 2017, la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni riguardanti le questioni di diritto transitorio.
In particolare il Ministero, che focalizza la propria attenzione principalmente su Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV), chiarisce ad esempio come, anche sulla base delle previsioni contenute all’interno del Codice del Terzo Settore, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore “le iscrizioni agli attuali registri (a titolo meramente esemplificativo, ai registri regionali del volontariato) continueranno ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere”.
Fra i numerosi temi affrontati, anche quello relativo alla denominazione sociale degli enti. Il Ministero precisa che, mentre per Aps, OdV – e per gli altri enti iscritti in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore – non sorge alcun problema un discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle categorie sopra indicate. Poiché, infatti, la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende dall’iscrizione nel registro unico, l’acronimo ETS, anche se inserito nella denominazione sociale, non sarà spendibile “nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico”.
La circolare precisa inoltre che è attualmente in corso un approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate con riferimento agli enti in possesso della qualifica di ONLUS.