Come si calcolano le donazioni a favore del coniuge di seconde nozze
Secondo i ricorrenti, figli di prime nozze, sarebbe irrazionale una loro equiparazione alla seconda moglie del padre, poiché la qualità di eredi legittimari che essi ricoprono è connaturata alla loro stessa esistenza e meritevole di maggior tutela. La Corte di Cassazione non ha condiviso tale tesi, ritenendo il coniuge portatore dei medesimi diritti successori: pertanto, per determinare, ai sensi dell’art. 556 c.c., l’ammontare della quota di cui il de cuius poteva disporre, devono essere tenuti in considerazione tutti i beni donati in vita dal defunto, sia successivamente al sorgere del nuovo matrimonio sia precedentemente a tale momento (nel caso di specie è stata ricompresa anche una donazione indiretta di 20 milioni di lire effettuata dal de cuius a favore della moglie prima del matrimonio).