Comparazione prezzi online: il Tribunale di Roma fissa i limiti di liceità
“Una volta che una banca dati per qualsiasi ragione sia stata messa a disposizione del pubblico, tutti i dati già pubblicati possono essere liberamente estratti e reimpiegati (purché in misura non sostanziale) da parte degli utenti legittimi nei limiti del rispetto del diritto d’autore e di ogni altro diritto connesso […] e nell’ulteriore limite dell’ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati […].
La scelta quindi da parte del titolare della banca dati di aprire la stessa all’acceso del pubblico […] comporta la possibilità per qualsiasi utente di estrarre legittimamente tali dati in misura non sostanziale e di utilizzarli nelle forme che ritiene più opportune, anche in forma commerciale”.
Sulla base di questo principio di diritto, il Tribunale di Roma (ordinanza del 05/09/2019) ha revocato il decreto cautelare (emesso inaudita altera parte) con il quale era stata ordinata ad una società – specializzata nella comparazione prezzi – la cessazione di ogni attività di estrazione, reimpiego e diffusione delle informazioni contenute nelle banche dati della ricorrente (primaria società per la gestione del trasporto ferroviario di passeggeri).
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la legittimità di tale attività di scraping poiché l’estrazione ed il reimpiego dei dati contenuti non era né “totale” né “sostanziale” e, ai sensi dell’art. 102-bis LDA, l’estrazione di parti non sostanziali è illecita solo quando presuppone “operazioni contrarie alla normale gestione della banca o [arrechi] un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca dati”.
Posto che tale pregiudizio non può manifestarsi nel mero danno economico che derivi dal mancato pagamento della licenza relativa all’uso dei dati, e che parte resistente ha dimostrato che lo scraping prevedeva l’acquisizione selettiva di dati sulla base delle sole richieste degli utenti (circa 800.000 al giorno, circa il 30% degli accessi totali), il Tribunale ha concluso che non vi fosse “evidenza di una manifesta e di inequivoca sottrazione della banca dati da parte della società resistente”.