Compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e svolgimento di attività di ...
Con il messaggio 3359 del 17.09.2019 Inps, rivolgendosi agli operatori economici ed alle strutture territoriali dell’Istituto, tenendo presente le pronunce giurisprudenziali intervenute, a trenta anni dalla Circolare 179 del 8.08.1989, ha analizzato la questione della compatibilità delle cariche sociali all’interno delle società di capitali con lo svolgimento di lavoro subordinato al fine di addivenire ad una definizione degli obblighi contributivi correlati.
L’intervento dell’Istituto mira ad assicurare l’uniformità di comportamento dei soggetti coinvolti ed a definire i principi base espressi in materia.
L’Ente ha indicato con il messaggio le posizioni societarie in cui astrattamente è configurabile un rapporto di lavoro subordinato ( quali ad esempio la carica di Presidente oppure – a secondo dell’ampiezza della delega- di Amministratore delegato) e quelle in cui tale possibilità è esclusa ( socio unico e amministratore unico), specificando, in sintesi, che l’amministratore di società il quale abbia totalmente ed esclusivamente in capo il potere di decisione sulla gestione societaria non può essere inquadrato anche come lavoratore subordinato.
Il punto di partenza dell’analisi svolta trova il fondamento nell’art. 2094 c.c. nel quale, con riferimento al requisito della subordinazione, si individua l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare, in questo caso, dell’organo di amministrazione della società.
Interessante è l’esame svolto dall’Istituto in relazione alle diverse cariche societarie.
Per ciò che riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Inps sostanzialmente afferma che, come da orientamento della Suprema Corte, la carica in sé non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché il Presidente, così come altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere soggetto alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale ( si vedano Cass. civ. 11978/2004, 1793/1996, 18414/2013).
Il messaggio esamina poi la figura dell’ Amministratore delegato; per tale posizione si sottolinea come l’ampiezza della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione a tale organo( generale, implicante la gestione globale della Società, o parziale, nella quale vengono delegati limitati atti gestori) assumerà rilevanza ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con lo status di lavoratore dipendente.
Da ciò discende che in presenza di delega generale con facoltà di azione senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, risulta esclusa la possibilità per il soggetto di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa; in caso, invece, di attribuzione del solo potere di rappresentanza o di specifiche e limitate deleghe alla figura nulla osta, in linea generale, all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di Amministratore unico socio la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è da escludere, poiché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di un’unica persona esclude, nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario ( si veda Cass. civ. lav. n. 21759/2004).
In conclusione si può dedurre che il messaggio Inps 3359/2019 indichi che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali, in relazione alle tipologie di cariche ritenute ammissibili, con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato implichi l’accertamento in concreto, caso per caso, della presenza delle seguenti condizioni:
- Che il potere deliberativo – come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto- diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- Che venga fornita prova rigorosa della esistenza del vincolo di subordinazione, anche nella forma attenuata del lavoro dirigenziale, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica- potere direttivo, organizzativo, disciplinare, controllo- di un altro soggetto ovvero di altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
Che il soggetto svolga in concreto mansioni estranee al rapporto organico con la società, in specie deve trattarsi di attività che esulino e che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
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