Compliance 231 – Rassegna Luglio 2017
Transparency International Italia: al via la “mappatura” della corruzione
La divisione italiana di Transparency International, ovvero la più grande organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione, ha comunicato l’avvio del progetto “Mappiamo la corruzione”, volto a scovare e conoscere i casi di corruzione (realizzata o tentata) nel territorio nazionale. Si tratta di una vera e propria banca dati alimentata dai dati e dalle informazioni fornite direttamente dagli utenti. Il messaggio lanciato da Transparency è che “Ogni giorno, sfogliando i quotidiani, locali e nazionali, scopriamo che i casi legati alla corruzione non mancano. E questo ci fa pensare che la corruzione sia davvero un cancro che si diffonde per tutto il Paese, fermandone lo sviluppo sociale ed economico”. Attraverso la mappa della corruzione ci si potrà informare su casi specifici e trovare tutti gli aggiornamenti al riguardo. È infatti possibile conoscere lo stato di avanzamento delle diverse fasi del caso, dall’indagine all’eventuale condanna, e sapere se si tratta di procedimenti in corso, assoluzioni, archiviazioni oppure prescrizioni.
Niente più obblighi di comunicazione antiriciclaggio per l’Organismo di Vigilanza
Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha eliminato l’obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza i suoi componenti non sono più assoggettabili alle sanzioni penali della reclusione fino ad un anno e della multa da 100 a 1.000 euro previste dalla precedente normativa.
Il nuovo art. 46 del D. Lgs. 231/2007, infatti, pone a carico del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione l’obbligo di comunicazione, eliminando di fatto ogni riferimento all’Organismo di Vigilanza che, nel testo previgente, era inserito nell’art. 52 del Decreto tra i destinatari dell’obbligo di comunicazione.
Niente condanna per l’ente che non ha tratto un vantaggio dalla condotta dell’imputato/legale rappresentante
Il Tribunale di Fermo ha assolto la società imputata in relazione al reato colposo (lesioni per violazione della normativa antinfortunistica) per il quale era altresì imputato il suo legale rappresentante.
Il Tribunale, dopo aver escluso che la condotta colposa ascritta all’imputato (condannato) sia stata il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell’interesse della società (nei termini di effettivo risparmio di costi d’impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori), quanto al contrario il risultato di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ha ritenuto non sussistente la responsabilità dell’ente.
Espunto l’autoriciclaggio dai presupposti della responsabilità dell’ente. Anzi, no.
Il D.Lgs. 90/2017, nel ridisegnare la disciplina dell’antiriciclaggio, è intervenuto altresì a modificare altre previsioni normative. Tra queste, ai sensi dell’art. 5, il legislatore sembrava aver riscritto l’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, omettendo però di richiamare, tra i reati presupposto della 231, l’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Che si trattasse di un mero difetto di coordinamento tra le varie modifiche intervenute era parso subito evidente. Tanto che, con apposito avviso di rettifica, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 giugno (a soli sei giorni dall’entrata in vigore della riforma), il legislatore ha posto rimedio alla svista ed ha riportato l’art. 25-octies d.lgs. 231/2001 alla sua formulazione originale, comprendente anche l’autoriciclaggio. Più di un dubbio, tuttavia, si nutre rispetto all’efficacia di tale strumento normativo (la rettifica, disciplinata dall’art. 8, comma 2 del DPR n. 1092/1985) rispetto ai fatti commessi prima della pubblicazione della rettifica, dubbi che dovranno essere chiariti dalla giurisprudenza.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la nuova versione “integrata” del D.Lgs. 81/2008
Non si tratta di un aggiornamento sul piano normativo, bensì di un approccio integrato alla materia della sicurezza e della salute del lavoratore. Il testo appena pubblicato rappresenta infatti l’aggiornamento della precedente versione pubblicata nell’aprile del 2016 e contiene, oltre al necessario e fondamentale quadro della normativa vigente, anche le diverse circolari interpretative, i decreti interministeriali di attuazione nonché ogni ulteriore fonte integrativa d’ausilio all’interprete e agli operatori di settore.
Direttiva Seveso: l’UE pubblica le linee guida per la prevenzione uniforme dei grandi incidenti chimici
La Commissione Europea ha pubblicato un Manuale per l’applicazione standardizzata della Direttiva Seveso che mira a prevenire gli incidenti chimici cd. rilevanti, ossia quelli le cui conseguenze possono essere amplificate in ragione della vicinanza a siti pericolosi. In particolare, dette linee guidano si prefiggono lo scopo di guidare gli Stati Membri nelle loro decisioni per ridurre gli impatti dei grandi incidenti negli stabilimenti soggetti alla disciplina prevista dalla Direttiva Seveso, recepita in Italia con il D.Lgs. 105/2015, fornendo scenari comuni ed utili per le autorità preposte per valutare i rischi associati ai siti ove sono stoccate sostanze pericolose, tenendo conto della loro vicinanza a zone residenziali, infrastrutture per i trasporti o altri spazzi pubblici in genere.
Anac: pubblicate la relazione annuale 2016 e la presentazione del Presidente Cantone
Sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sono state pubblicate la relazione annuale riferita all’attività di prevenzione della corruzione svolta nel corso del 2016, e la relazione con la quale, in data 6 luglio 2017, il Presidente Raffaele Cantone ha presentato detto documento al Parlamento, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Mancata svalutazione di crediti inesigibili e falso in bilancio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29885/2017 del 9 maggio 2017 (dep. 15 giugno 2017), ha ribadito l’importanza dei principi contabili nella predisposizione del bilancio di una società. Tali principi, infatti, secondo la Suprema Corte, rappresentano dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio. Da essi è possibile discostarsi solo fornendo una adeguata informazione e giustificazione.
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione un credito inesigibile dal 2007 non era stato svalutato del 90% nel bilancio della società, come invece stabilito dai principi contabili, determinando così una lesione degli interessi dei creditori, dei soci e, in generale, dei terzi.
Codice degli Appalti e qualificazione degli operatori
Lo scorso 20 maggio è entrato in vigore il D.lgs. 56/2017, ovvero il Correttivo al nuovo Codice degli Appalti che ha apportato modifiche ad oltre 130 articoli della normativa. Tra le modifiche si segnala la modifica dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero la norma che disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione. Si segnala, in particolare, che il correttivo ha ampliato le cause di esclusione alle condanne per false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). Con la conseguenza della quasi completa sovrapponibilità tra l’elenco dei reati che valgono quali motivi di esclusione e l’elenco dei cosiddetti reati presupposto D.Lgs 231/2001.