Concordato e prescrizione del credito: gli atti di corrispondenza tra il creditore ed il liquidatore non hanno efficacia...
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 20642 del 31.07.2019) ha ribadito che la previsione di cui al n. 6 dell’art. 2941 c.c., in materia di prescrizione dei crediti, non trova applicazione in ambito di concordato preventivo, in quanto i poteri di gestione di pertinenza del liquidatore, diretti alla cura degli interessi dei creditori e del debitore, non sono generali, ma finalizzati alla liquidazione, svincolati dalla volontà dei soggetti interessati e rimessi alle determinazioni del tribunale.
Nel concordato con cessione dei beni, la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta unicamente al liquidatore che tuttavia la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nell’osservanza delle direttive impartite dal tribunale, sulla base dell’art. 182 della Legge Fallimentare.
Pertanto, l’interruzione della prescrizione nel concordato preventivo “non può che operare nei confronti del debitore – il quale subisce un c.d. ‘spossessamento attenuato’ e non anche nei confronti del liquidatore, il quale, non potendo disporre del diritto controverso, non avrebbe potuto riconoscere l’altrui credito, né essere legittimato a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore. È dunque evidente che le lettere inviate dal liquidatore del concordato preventivo e quelle a costui inviate dal creditore non implicano riconoscimento del credito e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto rivolte ad un soggetto diverso dal debitore e privo della relativa legittimazione”.