Concordato fallimentare: escluso il diritto di voto per le società controllate dal creditore proponente
La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 17186 del 28 giugno 2018, ha affermato che nell’ambito del concordato fallimentare è escluso il voto del creditore proponente, stante il suo conflitto di interessi con gli altri creditori.
Ciò posto, deve poi ritenersi che, in forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 127, comma 6, L.F., è altresì escluso il voto sulla proposta concordataria da parte delle società controllate e controllanti il creditore proponente, ciò in ragione del fatto che la volontà di tali soggetti risulta condizionabile da chi è direttamente in conflitto.