Concorrenza sleale parassitaria: l’attore ha l’onere di indicare nel dettaglio le attività sistematicamente plagiat...
Ai fini della configurabilità della concorrenza parassitaria “consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione […] di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, […] debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale”.
In applicazione di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 658 del 12/01/2018, ha rigettato il ricorso di una società che lamentava atti di concorrenza sleale in suo danno da parte della convenuta che avrebbe copiato un’intera collezione di statuine da presepe. La Suprema Corte, dopo aver negato la tutela autorale, incompatibile con la produzione seriale di massa, ha sottolineato che il parassitismo postula il ricorso a mezzi diversi rispetto ai casi tipici dei nn. 1-2 dell’art. 2598 c.c., che devono essere specificamente indicati dall’attore.