Concorsi a premio: se manca la consegna, il vincitore può incassare la cauzione depositata al Ministero
Con ordinanza n. 24428 del 03/11/2020, la Corte di Cassazione ha fornito la prima interpretazione della norma del DPR 430/2001 (“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”) che disciplina il deposito, da parte del soggetto promotore e presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di una cauzione pari al valore complessivo del montepremi.
Il ricorso era stato proposto dal vincitore di un concorso a premi nel quale era stata messa in palio un’auto sportiva di valore rilevante (Euro 54.500,00), mai consegnata dal soggetto promotore. La richiesta di ottenere dal MiSE l’incameramento della cauzione di importo pari al valore del premio era stata respinta sia dal Tribunale di Roma sia dalla Corte d’Appello, sul presupposto che il Ministero fosse estraneo “al rapporto negoziale tra il vincitore della lotteria ed il promittente”, pertanto il vincitore avrebbe dovuto “agire nei confronti del promotore del concorso a premi in forza del rapporto obbligatorio esistente tra le parti”. Secondo tale lettura, la cauzione rivestirebbe quindi una mera funzione di “tutela della pubblica fede e garanzia della serietà del concorso a premi e quindi lo scopo di sanzionare con il suo incameramento il trasgressore per la violazione degli interessi collettivi che lo Stato rappresenta”.
Accogliendo il ricorso del vincitore del concorso, la Corte di Cassazione ha ritenuto errato l’orientamento seguito dai Giudici del merito, fondato su un risalente precedente (Cass. civ., Sez. Unite, n. 2600 del 29/04/1981) riferito ad un diverso quadro normativo (antecedente al DPR 430/2001).
Dopo aver ricordato che, dal punto di vista letterale, l’art. 7 del DPR 430/2001 dispone che la cauzione sia prestata “al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi”, la Corte ha ritenuto che tale effettiva corresponsione non possa che essere realizzata “con il versamento della cauzione all’avente diritto vincitore del concorso a premi”. Sarebbe infatti errato ritenere che la cauzione presenti una funzione meramente sanzionatoria anche poiché, anche a livello sistematico, le sanzioni a carico del soggetto promotore sono disciplinate in un diverso ambito del decreto.
Il meccanismo di tutela dei partecipanti prevede pertanto che, prima dell’inizio e durante lo svolgimento del concorso, la cauzione sia versata al Ministero con la specifica finalità di garantire la corresponsione del premio: una volta individuato il vincitore, in caso di mancata consegna del premio nei termini di legge, a quest’ultimo dovrà essere versata la somma precedentemente incamerata dal MiSE.