Concorso in bancarotta: la semplice omissione nel controllo non basta per condannare i sindaci
Con la sentenza n. 20867/2021 (depositata il 26 maggio scorso), la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità penale concorrente del collegio sindacale nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori. E lo fa ribadendo come la responsabilità dei sindaci, per assumere rilievo penale, debba esorbitare dalla dimensione colposa del mero inadempimento dei doveri di vigilanza e controllo per assurgere al rango dimostrativo di una dolosa partecipazione nelle condotte distrattive degli amministratori, anche a titolo di dolo eventuale.
Tale volontà, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, può essere desunta da taluni “indicatori di anomalia” quali, ad esempio, il fatto che i sindaci siano espressione del gruppo di controllo della società, che trattasi di soggetti di comprovate capacità e competenze professionali ovvero che, malgrado la criticità della situazione della società, i sindaci abbiamo omesso qualsiasi controllo. In altri termini, la responsabilità dei sindaci ex art. 40 cpv. c.p. non può discendere semplicemente dalla posizione di garanzia che fa capo a costoro, ma al contrario richiede che siano individuati elementi ulteriori in assenza dei quali la responsabilità del sindaco non può assumere rilievo penale.
Nel caso in esame, la sentenza di condanna resa in appello nei confronti dei sindaci della società fallita è stata annullata, sebbene ai soli fini civili essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato, avendo la Corte rilevato come tale decisione non avesse preso in considerazione la scarsa preparazione professionale dei sindaci condannati, la particolare fraudolenza delle operazioni distrattive realizzate dagli amministratori (idonee a trarre in inganno anche l’INPS), oltre al fatto di non aver dimostrato che, qualora i sindaci avessero adempiuto ai loro doveri di controllo (invece omessi), le condotte distrattive si sarebbero comunque realizzate.