Condannata penalmente la madre che porta il figlio all’estero senza il consenso del padre naturale
In caso di crisi della coppia genitoriale non coniugata, la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce alla cessazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, che resta in capo ad entrambi i genitori. Secondo la Corte di Cassazione ne consegue che, qualora la madre sottragga il figlio minorenne al padre, come accaduto nel caso di specie, per condurlo in Ucraina nonostante l’opposizione del padre del minore, si configuri in capo alla madre il reato di “sottrazione e trattenimento di minore all’estero”, a nulla rilevando il fatto che il padre avesse firmato il consenso all’inserimento del figlio minore nel passaporto della madre. Secondo l’art. 574 bis c.p., infatti, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”