Conference call e cognizione illecita di comunicazioni telefoniche
La sentenza in esame riguarda il caso di un soggetto che, dopo essersi ”introdotto” nella conference call in corso tra i componenti del CDA di una società, non aveva dichiarato la sua “presenza” ed era rimasto silente restando così in ascolto per diversi minuti all’insaputa degli altri partecipanti. Tale soggetto, che da qualche tempo non era più membro del CDA, era riuscito ad accedere alla “stanza virtuale” della call utilizzando il codice di accesso errroneamente trasmessogli via mail dalla segretaria della società. Ebbene, secondo il Tribunale tale condotta non integra il reato ex art. 617 c.p. in quanto difetta del requisito della “fraudolenza”: lo strumento utilizzato dall’imputato – ovvero un codice nè sollecitato, nè illecitamente ottenuto – era inidoneo ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte degli altri soggetti, né era intrinsecamente strumentale a “celare” l’intrusione.