Contratti di ricerca: la generica clausola di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale implica la consegna ...
Con sentenza del 07/04/2021 il Tribunale di Torino ha evidenziato la necessità che i contratti di ricerca, nello specifico le clausole relative alla consegna dall’ente universitario al committente della documentazione relativa alle attività svolte, siano redatte con un elevato grado di dettaglio poiché non possono desumersi obblighi impliciti da disposizioni generiche.
Il giudizio era stato instaurato da una società che aveva stipulato due contratti di ricerca con un ente universitario che prevedevano la co-titolarità dei risultati delle attività a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della committente. Le parti avevano successivamente depositato due domande di brevetto in relazione alle quali la committente si era poi resa disponibile ad acquistare la quota di titolarità del Politecnico previo rilascio da parte di quest’ultimo del materiale indicato negli allegati tecnici ai contratti.
A fronte del rilascio di tali informazioni, la committente aveva obiettato che si trattasse di materiali incompleti che non consentivano la realizzazione del bene oggetto di privativa brevettuale. A fronte della mancata consegna di ulteriori documenti, la committente aveva quindi citato in giudizio il Politecnico domandando la condanna alla consegna dei risultati inventivi del progetto o, in caso di impossibilità, un risarcimento del danno quantificato in Euro 100.000.
Ai fini della decisione, il Tribunale ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica che ha preliminarmente accertato il corretto svolgimento di tutte le attività svolte in forza dei contratti di ricerca commissionata, ad eccezione di una fase specifica. Con specifico riferimento alla documentazione richiesta dalla committente, il Tribunale ha invece rilevato che “i contratti e l’allegato tecnico non prevedono consegne da parte del Politecnico in favore dell’attrice” e che “i contratti e l’allegato tecnico non prevedono la realizzazione di un prototipo ingegnerizzato”.
Pertanto, non potendosi ravvisare un obbligo implicito di (redazione e quindi) consegna di tale documentazione da parte dell’ente universitario, il Tribunale ha escluso l’esistenza di un inadempimento del Politecnico ed ha respinto le domande della committente condannandola al rimborso delle spese di lite e di consulenza tecnica.
In collaborazione con la Dott.sa Federica Prudente