Contratto di factoring: limiti alla clausola sulla «facoltà» d’anticipo attribuita al factor
La clausola secondo cui «su richiesta del fornitore il factor potrà prima dell’incasso dell’ammontare dei crediti ceduti anticiparne il versamento in tutto o in parte nei tempi e nei modi più opportuni» deve essere interpretata alla luce del senso complessivo dell’operazione (causa concreta), nonché alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Ne deriva che è illegittimo il comportamento del factor che, dopo aver ceduto un dato credito, ometta di comunicare al fornitore la decisione di non accreditare il conto dell’importo convenuto. In tale ipotesi il factor risponde dei danni procurati al fornitore per aver emesso un assegno poi rivelatosi – a motivo del mancato anticipo – privo di provvista.