Contratto d’opera: i diritti di utilizzazione economica spettano al committente
Con sentenza emessa il 13/06/2017, la Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino ha ribadito il principio – già affermato dalla stessa Corte e dal Tribunale di Milano – secondo cui “la stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera … comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa”, senza che sia necessaria la prova scritta, in quanto al rapporto tra committente e prestatore d’opera si applicano gli stessi principi sanciti dall’art. 12-ter della legge sul diritto d’autore quanto ai rapporti tra lavoratore dipendente e datore di lavoro.
Nel caso di specie, in mancanza di un contratto scritto, la società committente aveva agito per l’accertamento dell’avvenuta conclusione di un contratto d’opera intellettuale relativo alla creazione dei disegni industriali di alcuni specchi, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto trasferimento in suo favore di tutti i diritti di utilizzazione economica.