Coronavirus: obblighi del datore per tutelare i lavoratori a contatto con il pubblico
Il Ministero della salute, fornendo una serie di indicazioni per affrontare la nuova epidemia da coronavirus, precisa che il datore deve adottare le misure di tutela dei lavoratori a contatto con il pubblico.
Fonte: Ministero della Salute- Circolare 3 febbraio 2020, n. 3190
L’importante Circolare 3 febbraio 2020, n.3190 del Ministero della Salute, fornisce una serie d’indicazioni e di precauzioni per i datori di lavoro e i lavoratori.
Il Ministero: “circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico”, ha emanato una serie d’indirizzi riguardanti, per il vero, non solo i comportamenti degli operatori ma polarizzando il suo intervento verso le responsabilità gravanti sui datori di lavoro, specificando gli oneri per la valutazione del rischio da coronavirus, e le misure di prevenzione da mettere in atto.
Sfera di applicazione
Un primo profilo da evidenziare è che il provvedimento in commento, indirizzato anche al Ministero del Lavoro, è finalizzato alla tutela degli “operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.
Come si può osservate i termini usati in tale espressione sono molto generali, in quanto si fa riferimento non solo ai lavoratori ma anche a tutti coloro che, comunque, svolgono un’attività per conto di un’organizzazione (si pensi, ad esempio, ai volontari) che li pone a contatto con il pubblico.
La prima osservazione è che la platea dei destinatari riguarda i lavoratori del settore dei pubblici esercizi (es. ristoranti, bar, alberghi, sale cinematografiche)
L’espressione “a contatto con il pubblico”, tuttavia, è rivolta anche a tutti coloro che, comunque, sono coinvolti in una prestazione rivolta ad un’utenza indefinita.
Il campo di applicazione è molto più ampio di quanto possa sembrare e appare certamente da estendere ad altri settori (es. scuola; palestre; centri termali etc.).
Il rischio biologico
Il Ministero ha precisato nella circolare che “Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”.
Il Ministero sembra onerare di ogni responsabilità il datore di lavoro richiamandosi al regime del D.Lgs. n.81/2008.
Nel D.Lgs. n.81/2008, è accolta una nozione molto ampia di “salute”, intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” (art. 2, c.1, lett.o), e che l’art.28, c.1, dello stesso decreto stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare “…deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
Il D.Lgs. n.81/2008, detta una disciplina particolare in materia di agenti biologici.
In particolare, il datore di lavoro deve classificare gli agenti biologici in uno dei quattro gruppi previsti dall’art. 268, e valutare il rischio tenendo conto “di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative” (art. 271).
A ciò si accompagna, poi, l’obbligo d’integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) con una serie d’informazioni previste dall’art. 271, c. 5, come, ad esempio:
– le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
– il numero dei lavoratori addetti alle fasi a rischio;
– i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate.
Tornando al tema attuale, è oltremodo difficile, oggi, poter compiere tale valutazione, sia per le attuali incertezze regnanti a livello scientifico, sia perché non si tratta di un rischio specifico connesso alla mansione – come quelle di lavoratori operanti in ambito sanitario – ma ad un ischio biologico di tipo generico e prima ignoto.
Misure generali di prevenzione e aggiornamento del DVR.
Il Ministero ha peraltro precisato che “ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria” come, ad esempio, il lavaggio frequente delle mani, porre attenzione all’igiene delle superfici, etc.
Al tempo stesso, però, nella circolare è prevista anche l’adozione di “ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro”.
Per altro, come si è visto, le stesse vanno anche riportate nel DVR, che quindi dovrà costituire oggetto di aggiornamento in collaborazione con il medico competente.
Sarà , pertanto, necessario, secondo quanto prevede la circolare in commento, rivedere anche il piano di primo soccorso in presenza casi sospetti registrati in ambito lavorativo.
Sotto tale profilo va sottolineato che la mancata indicazione di tali misure così come la mancata valutazione del rischio comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni di cui all’art. 282, c.1, nonché, ricorrendone gli altri presupposti, di quelle previste dagli artt. 589 – 590 c.p..
Informativa ai lavoratori
Nella circolare è contenuto l’espresso invito ai datori di lavoro di diffondere i contenuti della circolare stessa presso il proprio personale.
Le modalità di diffusione sono ovviamente rimesse al singolo contesto lavorativo e professionale.
LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN SINTESI (CIRCOLARE N. 3190/2020) |
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Campo di applicazione |
Operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico |
Tutela del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di rischio biologico |
La responsabilità di tutelare gli operatori dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, secondo quanto prevede il D.Lgs. n.81/2008, in collaborazione con il medico competente |
Misure preventive |
Ad esclusione degli operatori sanitari si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare: – lavarsi frequentemente le mani; – porre attenzione all’igiene delle superfici; – evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.; – adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro. |
Casi sospetti nel corso dell’attività lavorativa |
Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della Circolare Ministero Salute 27 gennaio 2020 (che aggiorna quella precedente del 22 gennaio 2020), si dovrà provvedere – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto Il Ministero della salute stabilisce anche alcune precauzioni da osservare nell’attesa dell’arrivo dei sanitari |
Informativa ai lavoratori |
I datori di lavoro sono invitati a diffondere le informazioni riportate nella circolare a tutto il personale dipendente |