Corruzione tra privati: modifiche al reato e alla 231
Il Consiglio dei Ministri in data 10 marzo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di corruzione tra privati che sta per entrare in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono ora tutti quanti svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all’accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell’ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E’ rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.
Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. ) ed inasprisce le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell’interesse dell’ente, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive. Rimane punito solo l’ente (che può essere anche una associazione) che abbia commesso corruzione attiva.