Credito d’imposta R&S in tecnologie digitali e software: le Entrate negano il bonus a chi investe senza fare inno...
Con la Risoluzione 46/E del 22 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono qualificabili come attività di Ricerca e Sviluppo (R&S), nell’accezione rilevante ai fini dell’applicazione del credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013, gli investimenti sostenuti dalle imprese nei settori digital technologies e software quando essi siano privi dei requisiti di innovazione, rischio finanziario e insuccesso tecnico.
In particolare, le Entrate hanno escluso la fruibilità dell’agevolazione fiscale per gli investimenti che, pur essendo legati al processo innovativo dell’impresa, abbiano ad oggetto l’adozione e l’introduzione di tecnologie digitali d’avanguardia ma già ampiamente diffuse in tutti i settori economici nonché lo sviluppo di software che non si sostanzi in apprezzabili e significative modifiche dei prodotti e dei processi esistenti.