CTR Lazio: il trust autodichiarato determina mera segregazione priva di effetti traslativi
L’istituzione di un trust autodichiarato sconta l’imposizione in misura fissa non realizzandosi alcuna ipotesi traslativa dal momento che i beni restano nella sfera giuridica del disponente.
Questa è stata la ricostruzione fornita dalla Sentenza n. 3151/2019 (del 22/5/2019) dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, secondo la quale l’atto determina una mera segregazione patrimoniale priva di effetti traslativi. L’imposizione proporzionale avrà luogo al verificarsi del trasferimento – sottoposto a condizione sospensiva – dei beni in trust ai beneficiari finali. Al trasferimento degli immobili in trust ai beneficiari finali, trattandosi di trasferimenti immobiliari senza corrispettivo, si applica l’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, per cui non sono soggetti a rettifica i valori degli immobili in trust che siano stati dichiarati in misura non inferiore al valore catastale moltiplicato per il coefficiente di legge.