Danno da perdita di credito risarcibile anche se determinato da fatto colposo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31536 del 6 dicembre 2018, ha stabilito che l’illecito civile extracontrattuale, che abbia avuto come effetto la lesione di un diritto di credito, obbliga l’autore del fatto al risarcimento del danno, a nulla rilevando che il danno medesimo sia stato causato da colpa o da dolo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno da perdita del credito va risarcito anche quando è stato causato da un fatto colposo, non necessitando il dolo dell’autore.
Ciò in quanto l’art. 2043 c.c. non introduce alcuna distinzione, quanto all’elemento soggettivo, tra i tipi di illeciti.