Decreto Dignità: confermata la stretta sui contratti a termine
È stato convertito in legge lo scorso 9 agosto il cosiddetto Decreto Dignità, le cui disposizioni modificano, ancora una volta, sostanziali aspetti di alcune tipologie contrattuali, in virtù delle “misure per il contrasto al precariato”.
Tra le principali novità, spicca la modifica al D. Lgs. 81/2015, in tema di contratti a termine: ritornano le discusse causali, anche nelle ipotesi di proroga o rinnovo e vengono notevolmente accorciati i tempi di durata massima del rapporto. La nuova regola vigente è che al contratto di lavoro non può essere apposto un termine di durata superiore ai dodici mesi. Dunque, la durata massima viene ristretta ora in 12 mesi per i contratti “a-causali” ed in massimo 24 mesi per i contratti stipulati solo per esigenze: (i) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; (ii), di sostituzione di altri lavoratori o (iii) connesse ad incrementi non programmabili dell’attività ordinaria. Scompaiono quindi per sempre i 36 mesi di durata massima dei rapporti a termine, che – indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro – vengono ristretti a 24. Non solo, la legge di conversione ha previsto che nelle ipotesi di stipulazione di un contratto a termine senza causale con durata iniziale superiore ai 12 mesi, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal superamento del limite dei 12 mesi. Peraltro, il contratto a termine può ora essere rinnovato solo se sussistono le causali: il contratto rinnovato senza indicare la causale si trasformerà automaticamente a tempo indeterminato.
Altra rilevante novità riguarda le proroghe, portate ora ad un massimo di 4 nell’arco dei 24 mesi di durata complessiva (pena la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla quinta proroga), e con necessaria causale dopo i primi 12 mesi di contratto. Dunque, le proroghe continueranno ad essere libere e non vincolate all’obbligo della causale entro il limite massimo dei 12 mesi. Resta comunque problematico e delicato l’ambito di applicazione della legge di conversione ai nuovi rinnovi o proroghe: la legge dispone infatti che tali novità si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018 ed alle proroghe e ai rinnovi successivi al 31 ottobre 2018. In attesa di chiarimenti ufficiali, ciò comporta che – almeno nel periodo tra il 12 agosto e il 31 ottobre 2018 – per procedere al rinnovo o alla proroga del contratto a termine, non occorrerà ancora indicare alcuna causale.
La legge di conversione conferma anche l’aumento del termine per impugnare la cessazione dei contratti a tempo determinato, che viene portato da 120 giorni a 180 giorni. Il Decreto è stato accompagnato, come è regola, da una scia di strascini polemici sulle prognosi circa gli effetti sull’occupazione. Molto presto si vedrà se tale misura sarà effettivamente utile nel contrasto al precariato.