Decreto Semplificazione: un’agevolazione agli aumenti di capitale sociale?
In data 16 luglio 2020, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 76 (il “Decreto Semplificazioni”), al fine di introdurre misure urgenti per la semplificazione e per l’innovazione digitale.
Fra le misure più rilevanti per le imprese spicca l’art. 44 (rubricato Misure a favore degli aumenti di capitale), che introduce una serie di misure, transitorie e definitive, volte a incentivare l’autofinanziamento delle imprese stesse.
Più nello specifico, l’art. 44 del Decreto Semplificazioni prevede due tipologie di intervento:
- uno di carattere transitorio, volto a snellire la procedura assembleare di aumento di capitale; e
- l’altro, di carattere definitivo, finalizzato alla modifica dell’articolo 2441, commi 2, 3 e 4 del codice civile in materia di diritto di opzione.
1) Le misure transitorie a favore delle società quotate e con capitale diffuso tra il pubblico
Come anticipato, le misure transitorie previste dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni mirano a favorire le deliberazioni di aumento di capitale sociale e le relative esecuzioni nelle società. Tali misure trovano tuttavia applicazione solo sino al 30 aprile 2021 ed esclusivamente nei confronti di società che fanno ricorso al capitale di rischio. Conseguentemente, queste potranno pertanto essere adottate unicamente dalle cd. società aperte, che (i) emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; e (ii) hanno più di 500 azionisti – diversi dai soci di controllo – che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e il cui bilancio superi almeno due dei tre seguenti parametri:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
La prima disposizione rilevante concerne la riduzione del cd. quorum deliberativo per le assemblee straordinarie da 2/3 dei presenti alla maggioranza dei presenti, in caso di delibere relative a:
- aumenti di capitale sociale da liberare mediante nuovi conferimenti di beni in natura e crediti;
- inserimento di una clausola statutaria che permetta di escludere il diritto di opzione nelle società quotate nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente o, in caso di azioni prive di valore nominale, nei limiti del 10% del numero di azioni preesistenti;
- delega agli amministratori ad aumentare uno o più volte il capitale, fino ad un periodo determinato e per un periodo massimo di 5 anni dalla deliberazione.
Fra le misure temporanee, è altresì prevista la possibilità per le società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di convocare l’assemblea – anche in assenza di specifica previsione statutaria e con termini di convocazione dimezzati – per:
- deliberare aumenti del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione nella misura massima del 20% del capitale sociale preesistente, invece del 10% attualmente previsto dalla legge.
2) Le misure definitive: il nuovo articolo 2441 commi 2, 3 e 4 del codice civile in materia di diritto di opzione:
A differenza dei primi tre commi dell’art. 44 del Decreto Semplificazioni, il comma 4 ha sicuramente una portata più ampia, in quanto apporta delle modifiche “definitive” all’art. 2441 cod. civ. commi 2, 3 e 4, applicabile a tutte le società per azioni.
Al riguardo, le novità introdotte dall’articolo 44 del Decreto Semplificazioni prevedono:
- l’obbligo di deposito dell’offerta di opzione per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese e di renderla nota attraverso un avviso pubblicato sul sito internet della società, secondo modalità che garantiscano la sicurezza del sito stesso, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione ovvero, in mancanza di tali garanzie, mediante deposito presso la sede sociale (art. 2441 cod. civ., nuovo comma 2);
- la riduzione del termine per l’esercizio del diritto di opzione da 15 a 14 giorni, con decorrenza del termine dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società ovvero, in mancanza delle garanzie indicate sub lettera a), dal deposito presso la sede sociale (art. 2441 cod. civ., nuovo comma 2);
- la possibilità per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni inoptate debba essere esercitato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione, con indicazione del numero massimo di azioni sottoscritte (art. 2441 cod. civ., nuovo comma 3);
- se lo statuto lo prevede, la facoltà per le società quotate e per le società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, ovvero nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti in caso di azioni prive di valore nominale, purché:
- il prezzo di emissione sia pari al valore di mercato delle azioni;
- tale prezzo sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; e
- le ragioni dell’esclusione o della limitazione risultino da una relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della società entro il termine della convocazione dell’assemblea (art. 2441 cod. civ., nuovo comma 4).
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Le misure previste dall’art. 44 del Decreto Semplificazioni si pongono l’obiettivo di snellire le operazioni di aumento di capitale sociale nelle imprese.
Tuttavia, non comprendiamo la scelta (o forse l’errore) dell’estensore della norma in commento, che sembra limitare la previsione di una riduzione del quorum deliberativo al solo caso di delibera di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura o di crediti (art. 2440 cod. civ.) senza estendere tale “facilitazione” anche agli aumenti di capitale liberati mediante conferimenti in denaro.
Tale passaggio riteniamo dovrebbe essere chiarito in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, poiché altrimenti l’applicazione pratica di questa norma sarà destinata a rimanere fortemente limitata.