Delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio: non rileva la vita da ‘separati in casa’
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30900/2019, ha rigettato il ricorso di un marito che ha richiesto la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.
Già la Corte d’Appello di Perugia, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16379/2014, aveva respinto la domanda dell’uomo sul presupposto della stabile convivenza tra i coniugi, protrattasi per oltre tre anni dalla data del matrimonio, precisamente dal 17.9.2011.
Il marito aveva ritenuto con condivisibile la posizione della Corte d’Appello, tenuto conto che già a partire dal 2012 aveva intrapreso una relazione extraconiugale e che già dal mese di dicembre 2011 aveva instaurato una relazione con la moglie da ‘separati in casa’.
Secondo il ricorrente, pertanto, i due requisiti di stabilità ed esteriorità della convivenza ultratriennale, che secondo le Sezioni Unite sono di ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, nel caso di specie non erano presenti. Non solo: anche a voler qualificare la convivenza come protrattasi continuativamente per tre anni, si sarebbe trattato di un matrimonio meramente formale.
La Corte di Cassazione, ribadendo quando già affermato in sede di appello, ha specificato che l’esistenza di una convivenza continuativa non può essere messa in discussione deducendo una ‘non adesione affettiva’ al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Al contrario, è necessaria una ricognizione comune ed esteriorizzata della esclusione del carattere coniugale della convivenza: la ‘mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale’.
Nel caso di specie, non è stata provata una mancanza di affectio coniugalis da parte di entrambi i coniugi: anzi la moglie aveva assunto posizione contraria rispetto al marito. Pertanto, potrebbe forse dirsi che non vi era una adesione affettiva al matrimonio da parte del marito, ma ciò non ha impedito che marito e moglie vivessero insieme in continuità, come coniugi, per oltre tre anni.
Il ricorso del marito è stato, quindi, rigettato.
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