Design industriale, tutela autorale e opera derivata
Dopo aver ricordato che possono accedere alla tutela autorale solo le opere di design industriale di alta gamma che posseggano valore artistico, tra cui quelle oggetto di causa, il Tribunale di Milano (sent. n. 11942 del 28/11/2017) ha affermato che la presenza di un solo elemento di somiglianza – per quanto caratterizzante – non sia sufficiente per integrare una violazione del diritto d’autore laddove vi siano caratteri ulteriori “in grado di esprimere e riassumere in sé il nucleo creativo dell’opera”.
Il Tribunale ha poi rilevato l’assenza di un “legame diretto tra l’opera originaria” e il prodotto contestando, escludendo che si potesse trattare di opera derivata, essendo stata adottata una soluzione formale autonoma e discostata dalla precedente, ed ha escluso altresì la sussistenza di un atto di concorrenza sleale in quanto “quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autorale […] non possono trovare tutela sotto il profilo consuforio”.