Diffusione e trattamento illecito dei dati sensibili
Lo scorso 19 agosto il Tribunale di Varese ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha assolto un medico dall’accusa di trattamento illecito di dati (art. 167 Codice Privacy) sensibili relativi allo stato di salute di una paziente deceduta. Il Giudice ha ritenuto che non vi sia stato alcun illecito trattamento in quanto l’art. 22 del citato Codice, tale per cui i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi, presuppone appunto la diffusione degli stessi da intendersi, secondo la definizione fornita dalla medesima legge, come “dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati ..” (art. 4, comma 1, lett. m). Nel caso concreto, invece, tali dati erano stati solo comunicati a soggetti determinati (ossia gli eredi della paziente) e non indirizzati a un numero indiscriminato di persone.