Dimissioni concludenti: prime indicazioni operative dell’ispettorato nazionale del lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime spiegazioni sull’applicazione della nuova norma in materia di Dimissioni concludenti che riguarda i casi in cui un lavoratore si assenta senza giustificazione per un certo periodo di tempo. Se l’assenza supera il limite stabilito dal contratto di lavoro (o, in mancanza, 15 giorni), il datore di lavoro deve segnalarlo via PEC all’Ispettorato territoriale competente.
L’Ispettorato, quindi, controllerà entro 30 giorni se l’assenza è effettiva e ingiustificata. Se non ci sono motivi validi (ad esempio malattia o colpa del datore), il rapporto di lavoro sarà considerato risolto. Al contrario, se si dimostra che l’assenza era giustificata, le dimissioni si considereranno inefficaci.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), a seguito della nota prot.n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni operative sull’art. 19 L. 203/2024 che ha integrato l’art. 26 Dlgs. 151/2015 “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo il comma 7-bis.
Le indicazioni dell’INL, è bene ricordare, sono state condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( nota prot. 532 del 20.01.2025).
Come detto L’art. 19 della citata legge integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che già disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo il nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Analizziamo, quindi, le peculiarità della nuova previsione legislativa:
- Il datore di lavoro ha l’espresso onere di comunicare alla competente sede territoriale dell’Ispettorato – individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro- l’assenza ingiustificata del dipendente che si sia protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione, che sia stata superiore a 15 giorni.
Chiaramente tale comunicazione sarà effettuata laddove il datore di lavoro voglia far valere l’assenza ai fini della risoluzione del rapporto lavorativo. In questo caso il datore dovrà verificare che l’assenza abbia superato il termine previsto dal CCNL o che, in mancanza di previsione del Contratto, siano trascorsi 15giorni dall’inizio del periodo di assenza. - La comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato dovrà essere fatta a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale e dovrà contenere tutte le informazioni relative al lavoratore, in specie non solo i dati anagrafici ma anche i recapiti telefonici e di posta elettronica del lavoratore conosciuti dal datore. A tal fine l’INL ha messo a disposizione, con la nota, un modello di comunicazione atto ad uniformare il contenuto e a semplificare l’adempimento da parte dei datori di lavoro.
- Una volta ricevuta la comunicazione, l’Ispettorato territoriale potrà effettuare l’accertamento sulla “veridicità della comunicazione medesima” provvedendo a contattare il dipendente o anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro ovvero altri soggetti in grado di fornire elementi utili al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede lavorativa o se non abbia potuto comunicare la propria assenza. La verifica dell’Ispettorato territoriale dovrà essere effettuata con la massima celerità e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
La nota specifica, dopo avere illustrato il procedimento da seguire, le conseguenze relative in merito alla risoluzione del rapporto. Il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore sulla base della protratta assenza ingiustificata e sulla comunicazione del datore all’Ispettorato. La norma prevede che “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.
Dunque, decorso il periodo previsto dal CCNL applicato o dal legislatore, il datore di lavoro, effettuata la comuncazione all’Ispettorato, procederà alla comunicazione della cessazione del rapporto.
La norma specifica altresì che si potrà evitare la risoluzione qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi assenza al datore ( es. Ricovero presso struttura ospedaliera) o, invero, la circostanza di avere effettuato la comunicazione.
Nel caso il dipendente dimostri l’impossibilità di comunicare I motivi dell’assenza per cause di forza Maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro ovvero l’Ispettorato territoriale accerti la non veridicità della comunicazione datoriale, non si applicherà la risoluzione del rapporto prevista dal comma 7-bis. In tale ipotesi l’Ispettorato comunicherà l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto qualora il datore abbia già trasmesso il modello Unilav, sia al datoro di lavoro riscontrando la comunicazione Pec a suo tempo ricevuta.
Da ultimo, INL indica che nell’ipotesi in cui il lavoratore, pur se contattato dall’Ispettorato, sia stato assente ingiustificato e non abbia provato I motivi della mancata comunicazione, il rapporto di lavoro si considererà risolto.
I motivi alla base dell’assenza, infine, ( es. Mancata corresponsione della retribuzione) potranno essere oggetto di diversa valutazione anche in ambito di “giusta causa” delle dimissioni e l’Ispettorato territoriale informerà il lavoratore in relazione ai conseguenti diritti.
Sarà dunque interessante esaminare la concreta applicazione della nuova previsione.