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Direttiva Omnibus e annunci di riduzione di prezzo: primi chiarimenti della Corte di Giustizia

A poco più di un anno di distanza dal recepimento della Direttiva Omnibus e dall’entrata in vigore delle nuove regole in materia di annunci di riduzione di prezzo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espresso i primi chiarimenti applicativi. L’occasione è nata da una richiesta del Tribunale di Dusseldorf a seguito di un giudizio avviato da un’associazione di consumatori locale contro una nota catena della grande distribuzione organizzata.

Alla fine del 2022, un’associazione di consumatori aveva contestato alla catena di supermercati una violazione delle norme sulle modalità di comunicazione degli sconti con riferimento ad alcuni volantini utilizzati per promuovere le offerte dei punti vendita.

In un caso, oltre a mostrare con chiarezza il prezzo al pubblico, il volantino mostrava il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni (identico al prezzo “promozionale”) e indicava uno sconto del 23% calcolato sul prezzo immediatamente precedente (non sul più basso).

In un secondo caso, la percentuale di sconto – non indicata – era sostituita dal messaggio “offerta sensazionale” ed il prezzo indicato come promozionale era addirittura superiore al prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni (ma inferiore a quello che era stato applicato quasi ininterrottamente in precedenza).

A fronte della richiesta dell’associazione di far dichiarare illecite tali modalità di promozione, il Tribunale aveva sottoposto due questioni pregiudiziali alla CGUE domandando:

  • se la percentuale indicata in un annuncio di riduzione di un prezzo possa riferirsi unicamente al prezzo precedente;
  • se anche le parti di un messaggio pubblicitario messe in evidenza per finalità promozionali dirette a sottolineare la convenienza di un’offerta (ad esempio, l’indicazione “prezzo sensazionale”) debbano riferirsi al prezzo precedente nell’accezione della Direttiva Omnibus.

Dopo aver ricordato la necessità di interpretare le norme alla luce degli specifici obiettivi perseguiti, e dopo aver richiamato gli Orientamenti della Commissione Europea del dicembre 2021, la CGUE ha affermato che la disposizione sugli annunci di riduzione di prezzo è volta ad impedire ai professionisti di indurre in errore i consumatori; ad esempio, aumentando il prezzo praticato al pubblico prima di annunciare una riduzione di prezzo con l’intento di fare emergere un presunto sconto di entità maggiore rispetto a quello reale.

Di conseguenza, un annuncio di riduzione di prezzo – comunicato sotto forma di riduzione percentuale – deve necessariamente essere calcolato sulla base del prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni. Altrimenti, lo scopo primario della norma sarebbe vanificato poiché il consumatore medio non sarebbe in grado di cogliere nell’immediatezza la portata della favorevole occasione di acquisto.

La decisione della Corte di Giustizia è pienamente in linea non solo con il dettato normativo ma anche con gli Orientamenti della Commissione Europea che erano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore della Direttiva Omnibus. La corretta interpretazione della norma non sembrava, quindi, potesse essere oggetto di valutazioni differenti.

Sebbene la disposizione europea preveda solo che “ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente” e che “per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”, senza chiarire che il prezzo precedente deve anche costituire la base di calcolo degli sconti, a livello nazionale non vi erano dubbi su questa conclusione. Da un lato, perché la norma di recepimento della Direttiva Omnibus ha previsto un collegamento diretto con le disposizioni in materia di calcolo e comunicazione degli sconti; dall’altro, perché nelle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è espressamente indicato che il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti alla promozione deve essere assunto quale parametro di riferimento per la riduzione di prezzo.

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