Diritto al risarcimento prescritto in due anni anche se il passeggero è ferito
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26958 del 24 ottobre 2018, ha stabilito che, in tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario del veicolo su cui viaggia il danneggiato (se persona diversa dal proprietario) non subisce un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un “danneggiamento colposo” dell’auto, che non costituisce reato.
Per tale ragione, il relativo diritto al risarcimento si prescrive in due anni (e non in cinque anni).
Secondo la Suprema Corte, infatti, è pur vero che se il danno è causato da un sinistro, il fatto è da considerarsi come reato, e quindi qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto medesimo (non solo la persona offesa) può invocare il termine prescrizionale più lungo (art. 2947, III comma, c.c.), ma il proprietario del veicolo su cui viaggia il danneggiato non patisce un danno che è conseguenza dell’evento di lesioni colpose (reato) e, pertanto, si applicherà il termine prescrizionale più breve (art. 2947, II comma, c.c.).